Bilancio Europeo 2018: presentazione in ritardo e sanzioni

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Bilancio Europeo 2018: presentazione in ritardo e sanzioni

Un bilancio presentato in data odierna risulta essere in ritardo, a meno che non benefici della proroga a 180 giorni o non sia stato approvato in seconda convocazione. Le sanzioni sono ridotte se l’adempimento avviene entro un mese dalla scadenza originaria. È possibile presentare anche i bilanci di esercizi pregressi, con particolare attenzione al cambiamento delle tassonomie 2009-2014.

Le sanzioni per la presentazione del bilancio in ritardo sono riepilogate nel “Manuale operativo per il deposito dei bilanci al registro delle imprese”, campagna bilanci 2018, di Unioncamere (edizione del 23 aprile 2018), in attuazione della disciplina civilistica dell’art. 2360 c.c. in materia di “Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi”.

La normativa

L’art. 2364 c.c. (per le S.p.A.), applicabile alle S.r.l. ex art. 2478-bis c.c., stabilisce che l’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (circa le ipotesi di proroghe a 180 giorni vedere l’apposita newsletter).

Con riferimento alle società il cui esercizio sociale ha chiuso il 31 dicembre 2017, il termine ultimo per la convocazione dell’assemblea è stato lunedì 30 aprile 2018.

Posto che il termine di presentazione (deposito) del bilancio e allegati al Registro delle Imprese, è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione (art. 2435 c.c.) in una situazione normale (assemblea in prima convocazione conclusa regolarmente) la scadenza tecnica è stata mercoledì 30 maggio 2018.

Dal 31 maggio 2018, le presentazioni del bilancio 2017 sono di regola tardive salvo società che abbiano rinviato l’approvazione ai 180 giorni (o di approvazioni in seconda convocazione).

I depositi di bilanci prorogati, saranno invece tardivi a partire da lunedì 30 luglio 2018 (in quanto il 29/07/2018 è domenica) così come indicato dall’Art. 2364 confermato anche dalle CCIAA.

Sanzioni

L’Art. 2630 (Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi) prevede che: “Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestiste in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.”

Ad ogni componente del consiglio di amministrazione, e a ciascun sindaco, (se presente tale organo societario) sarà quindi applicata la seguente sanzione:

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* importo calcolato ove sia stata contestata l’irregolarità e sia applicabile la L.689/1981 (Legge 24 novembre 1981, n. 689 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 30 novembre 1981, n. 329 – Modifiche al sistema penale – Capo I – Le sanzioni amministrative – Sezione II Applicazione – Articolo 16 – Pagamento in misura ridotta):

  1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Tassonomie deprecate

Se invece, si presentano bilanci dal 2009-2014 oppure bilanci più recenti, cioè 2015 o 2016, è necessario fare una precisazione sulle tassonomie deprecate, cioè soppresse, rispetto alle tassonomie vigenti:

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Quindi, dal 13/02/2018, non cambia nulla per i bilanci 2015 e 2016 che per essere ripresentati adottano le tassonomie del loro anno di riferimento, mentre i bilanci 2009-2014 devono essere presentati o ripresentati (se si tratta di integrativi) utilizzando la Tassonomia 2015 cioè secondo una struttura diversa da quella dei loro anni di riferimento.

Procedura GB Bilanci Tardivi

Nella piattaforma GB abbiamo predisposto un’apposita procedura per la presentazione attuale dei bilanci 2009-2014 con adozione della tassonomia 2015: è necessario abilitare l’anno da presentare (es. 2012) e l’Applicazione 2015 che contiene la procedura Gestione Bilanci Tardivi 2009-2014.

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Nota bene Quindi il software Bilancio Europeo GB è idoneo a produrre anche bilanci pregressi fin dal 2009 e in tal senso di procedere alla presentazione 2018 di istanze XBRL tardive ma conformi. Dovrà solo essere attivata la procedura relativa all’anno interessato (la 2015 per il 2009-2014, oppure le singole 2015, 2016) e direttamente dalle applicazioni, produrre l’XBRL.

Per maggiori info consultare la guida al bilancio oppure la guida ai tardivi .

Nota bene Contatta il team commerciale GB allo 06 97626328 per l’abilitazione delle annualità pregresse!

BB101- MM/16

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