Contributo a fondo perduto non spettante: come restituirlo?

Contributo a fondo perduto non spettante: come restituirlo?

Come procedere alla restituzione del contributo a fondo perduto nel caso in cui un contribuente esercita la rinuncia oppure nel caso sia avvenuto un errore di calcolo nel fatturato? L’Agenzia delle Entrate negli interpelli a cui ha risposto in queste settimane, ha provveduto a fornire le debite istruzioni.

Qualora un contribuente abbia provveduto ad effettuare in un primo momento la richiesta di contributo salvo poi rinunciarvi presentando regolare istanza di rinuncia protocollata, potrà procedere alla restituzione della somma ricevuta senza cadere nelle sanzioni previste.

Se invece il contribuente cha percepito il contributo non spettante in parte o del tutto, può regolarizzare l’indebita percezione procedendo alla restituzione del contributo e i relativi interessi, versando le sanzioni tramite l’applicazione di percentuali di riduzione disposte per il tempo entro cui l’errore è regolarizzato.

Le sanzioni, non vengono applicate come normalmente previsto, anche nel caso in cui la rinuncia viene presentata prima che il contributo venga accreditato sul proprio conto corrente. Allo stesso modo, non è prevista alcuna sanzione anche nel caso in cui la rinuncia presentata riporti una data di protocollazione della rinuncia precedente alla data di accreditamento del contributo.

Calcolo del fatturato errato

Nel caso in cui si registri un errore nel calcolo del fatturato, e in particolare l’ammontare del contributo sia stato calcolato in eccesso, si dovrà verificare se il contributo sia stato già accettato. Se l’istanza al momento della presentazione è stata accolta, il contribuente onde evitare di incappare in sanzioni, dovrà rinunciare al contributo prima che venga accreditato sul proprio conto bancario o postale.

Le sanzioni non potranno essere applicate nemmeno nel caso in cui il contribuente sarà in grado di dimostrare che l’errore sia stato rilevato in una data precedente all’accoglimento dell’istanza. Stesso discorso nel caso in cui la ricevuta della seconda istanza dal contribuente presentata per correggere l’errore che attesta la differenza che da diritto ad un maggiore contributo, sia antecedente a quella di accoglimento della prima istanza con maggiore importo.

Restituzione del contributo

Per la restituzione del contributo a fondo perduto, sono stati istituiti degli appositi codici tributo per la restituzione spontanea del contributo. Questi sono tre:

  • Capitale: codice tributo “8077” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
  • Interessi: codice tributo “8078” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
  • Sanzioni codice tributo “8079” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Per la restituzione spontanea attraverso il modello F24 ELIDE ossia l’F24 versamenti con elementi identificativi si potranno usare i suddetti codici tributo: nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento.

Nella sezione “Erario e altro” nel campo “tipo” la lettera “R”, nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione; nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato percepito il contributo, nel formato “AAAA”.

Nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

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