Decreto Rilancio: come avviene l’erogazione del contributo a fondo perduto?
Nel Decreto Rilancio, la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è imminente, è previsto un contributo a fondo perduto, a favore di imprese e professionisti colpiti dall’emergenza COVID-19 che verrà erogato a chi presenterà istanza telematica all’Agenzia delle Entrate.
Si tratta di una somma una tantum che viene riconosciuta in presenza di un calo del fatturato o dei corrispettivi nel corso dello scorso mese di aprile superiore di un terzo rispetto allo stesso mese del 2019.
Volendo fare un esempio, se nel mese di aprile 2019, il contribuente ha fatturato 15.000euro, il beneficio spetterà, se il fatturato sarà minore di 10.500 euro. Il contributo spetta a condizione che il contribuente non abbia diritto alla percezione di alcune delle indennità previste dal DL 18/2020, ovvero:
- l’indennità di cui all’art. 27 del decreto riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS;
- l’indennità di cui all’art. 38, riservata ai lavoratori dello spettacolo;
Inoltre sono esentati, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ex D.Lgs.509/1994 e 103/1996 .
Con riferimento a quest’ultimo punto, significa escludere dal beneficio tutti i professionisti iscritti alla cassa indipendentemente dal fatto che nel 2018 non abbiano conseguito un reddito complessivo netto di 50.000 euro.
Il decreto non cita tra i soggetti esclusi i percettori dell’indennità di cui all’art. 28 del DL 18/2020; quindi artigiani e commercianti che hanno beneficiato dell’indennità di 600 euro nel mese di marzo e che continueranno a beneficiarne nel mese di aprile, potranno accedere anche al contributo in oggetto, mentre per maggio, non dovrebbero più percepire nulla.
Accesso al contributo
Come si è accennato, la condizione per accedere al contributo è rappresentata dal fatto che nel mese di aprile 2020 si sia verificato un ammontare di fatturato e dei corrispettivi inferiore ai due terzi rispetto a quello del mese di aprile 2019.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal mese di gennaio 2019 il contributo spetta comunque, a prescindere dal requisito di cui abbiamo parlato nelle righe precedenti. Quanto ai criteri di calcolo del fatturato, la norma precisa che si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi.
Dovrebbe pertanto rilevare quanto recentemente affermato dall’Agenzia delle Entrate in materia di rinvio dei versamenti, disciplinati da un meccanismo analogo.
Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi dovrebbe essere quindi effettuato prendendo a riferimento le operazioni eseguite nel mese di aprile e fatturate o certificate che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019, rispetto ad aprile 2020, cui dovrebbero sommarsi i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.
La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.
In presenza della richiamata riduzione del fatturato, il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020.
Questa percentuale viene così determinata:
- -20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, 2019 per i soggetti solari;
- -15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta sopra citato;
- – 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta sopra citato
In ogni caso, l’ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Nel caso di soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019, potrebbe mancare il parametro di riferimento per il conteggio del contributo se l’attività è iniziata dopo aprile: in tal caso spetterebbe l’agevolazione base, fermo restando che se nel mese di aprile è possibile invece registrare un calo di fatturato rispetto al 2019, dovrebbero applicarsi le regole ordinarie.
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