Obbligo di segnalazione esterna: quali sono le ragioni dello slittamento al 2021?

Obbligo di segnalazione esterna: quali sono le ragioni dello slittamento al 2021?

L’emergenza Coronavirus manifesta i primi effetti anche in campo contabile e legislativo. Il decreto legislativo varato ieri, il numero 9 del corrente anno, contiene misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese per fronteggiare le conseguenze del Covid-19.

E’ stata stabilita infatti la proroga fino al 15 febbraio 2021 degli obblighi di segnalazione a carico degli organi di controllo e revisori legali dei conti, inclusi anche i creditori pubblici qualificati come Agenzia delle Entrate , INPS e agenti della Riscossione, come previsto di norma dagli articoli 14-15 del Dlgs 14/2019.

Nella bozza di Decreto Legge, approvata con la classica formula “salvo intese” nel consiglio dei ministri di venerdì sera, trova posto lo slittamento di 6 mesi, su tutto il territorio nazionale, di quella che possiamo considerare come la novità forse più significativa del Codice della crisi d’impresa.

Gli effetti

Prenderà il via solo il prossimo anno l’iter descritto nel comma 2 dell’art.14 del CCII secondo cui trascorso il termine di 30 giorni dalla segnalazione interna, non ricevuta nessuna risposta o mancata azione nei successivi 60 giorni per superare lo stato di crisi, i soggetti dovuti informano l’OCRI, fornendo gli elementi utili per le relative determinazioni.

Il DL di lunedì 2 marzo, corregge la rotta in maniera assai significativa rispetto al correttivo solo da pochi giorni approdato in Parlamento per i pareri delle commissioni. Se infatti quest’ultimo aveva disposto un rinvio dell’obbligo di segnalazione circoscritto alle piccolissime imprese, quelle al di sotto dei parametri che obbligano le srl alla nomina dell’organo di controllo interno, lo schema di Decreto Legge, estende il rinvio alla sostanziale totalità delle imprese interessate dal Codice della crisi (le grandi ne sono già escluse).

Nel perimetro del rinvio sono così comprese le imprese che rientrano nella nozione di Pmi cristalizzata nel decreto del ministero dello Sviluppo del 18 aprile 2005 e cioè quelle che hanno meno di 250 dipendenti, un fatturato annuo non superiore a 50 milioni, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni.

Con il rinvio, sottolinea la relazione, viene a essere differita anche l’operatività della causa di esonero da responsabilità per l’imprenditore che provvede a effettuare personalmente la segnalazione.

La scelta della proroga di 6 mesi, a febbraio 2021, dopo che la partenza era stata fissata al prossimo 15 agosto, si spiega con la necessità di assicurare un intervento più ordinato da parte degli Ocri, probabilmente investiti da un numero di procedure di allerta che si annuncia non banale.

La proroga tuttavia non esclude la possibilità per il debitore di attivare spontaneamente dal prossimo 15 agosto 2020, la fase di audizione e il procedimento di composizione assistita della crisi, al fine di usufruire delle misure premiali previste.

Lo slittamento, risulta ancor più opportuno se si tiene conto del fatto che gli indici di allarme messi a punto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti non sono ancora stati resi noti nella versione definitiva e che manca tuttora il regolamento di Unioncamere sulla procedura che gli Ocri seguiranno e i compensi che ne remunereranno i componenti.

Anche per questo la norma non precisa i destinatari della proroga, essa infatti, dovrebbe interessare indistintamente tutti i soggetti per i quali l’allerta trova applicazione.

Gli altri provvedimenti

Nel testo trova poi posto anche un pacchetto di interventi sui procedimenti in corso, toccati in qualche modo dall’emergenza sanitaria: si prevede infatti la rimessione in termini dall’inizio dell’emergenza e dall’entrata in vigore del decreto legge sino al 31 marzo, la sospensione dei termini nei procedimenti civili e penali nelle Regioni in cui in cui si trovano i Comuni interessati dal focolaio e per tutti i processi, anche fuori dalle zone interessate, in cui risulta che una delle parti o i loro difensori sono residenti o esercitano in uno dei Comuni interessati.

Sospese le udienze negli uffici giudiziari del circondario in cui si trovano i Comuni interessati dall’emergenza e le udienze in cui una delle parti, sia essa un difensore o un testimone, abbia residenza nei Comuni interessati.

Continueranno invece a essere garantite le udienze di convalida dell’arresto o del fermo, i procedimenti con imputati in custodia cautelare e quelli a carico di minorenni e, in generale, i casi di maggiore urgenza, per i quali saranno il più possibile utilizzati strumenti come le videoconferenze e i collegamenti da remoto.

Tag: Dl 9/2020, Obbligo di segnalazione, Slittamento obbligo di segnalazione