Bilanci al 31.12.2016: novità negli schemi, nella Nota Integrativa e nella Tassonomia XBRL

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La bozza della Tassonomia XBRL 2016, valevole per i bilanci 2016 che verranno presentati nel 2017, attua il D.Lgs. 139/2015 che modificando il Codice Civile ha introdotto una profonda riforma della materia di bilancio. Analizziamo i passaggi chiave in tema di schemi di bilancio e nota integrativa.

Per i bilanci al 31.12.2016 sono previsti tre schemi:

  1. Bilancio ordinario
  2. Bilancio abbreviato
  3. Bilancio micro-imprese

Ciascuno schema ha una diversa struttura. Con questa news dal taglio operativo, cominciamo ad affrontare il bilancio così come ridefinito dal D.Lgs.139 del 18 agosto 2015 (G.U. 205 del 04.09.2015) c.d. Decreto Bilanci, che ha attuato la Dir.Eur.2013/34/UE. Di recente è stata rilasciata la bozza di Tassonomia Xbrl 2016 (ver.09.08.2016) in pubblica consultazione fino al 30 settembre, che sulla base di Principi contabili OIC riformulati nel 2016 -anch’essi provvisori- attua le nuove disposizioni con riferimento ai tre schemi di bilancio e nota integrativa.

1. Bilancio Ordinario – Art. 2424 e segg. Cod.Civ.

La prima innovazione riguarda il Rendiconto Finanziario, che facoltativo nel Bilancio 2015, diviene terzo prospetto quantitativo del bilancio d’esercizio.

Quindi il bilancio 2016 è composto da ”Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa”.

Passando agli schemi di Stato Patrimoniale, in calce non figurano più i Conti d’Ordine, che troveranno rappresentazione in contabilità e in un’apposita tabella della nota integrativa. Non figura più la sezione straordinaria del Conto Economico: i Proventi straordinari E.20 saranno collocati nelle altre voci di ricavo (la maggioranza nell’A.5.Altri ricavi e proventi), mentre gli Oneri straordinari E.21 nelle altre voci di costo (la maggioranza nel B.14.Oneri diversi di gestione).

Nuove voci del Cee:

– Rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (partecipazioni immobilizzate, crediti immobilizzati, crediti del circolante, attività finanziarie non immobilizzate, debiti, proventi da partecipazioni, altri proventi finanziari, proventi diversi dai precedenti, interessi ed altri oneri finanziari);

– Derivati (strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati e non immobilizzati, riserva per operazioni di copertura dei flussi, strumenti finanziari derivati passivi, rivalutazioni di derivati, svalutazioni di derivati);

– Gestione accentrata della tesoreria di gruppo;

– Riserva da conguaglio utili in corso;

– Proventi da partecipazioni, da imprese controllanti, voce finanziaria “mancante”;

– Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio del patrimonio netto;

– Imposte di esercizi precedenti tra le imposte correnti differite ed anticipate.

Voci del Cee eliminate:

– Azioni proprie eliminate dallo S/P Attivo immobilizzate e del circolante (trasferite nella Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio del Patrimonio Netto);

– Riserva per azioni proprie in portafoglio “attiva”;

Altri interventi sullo schema:

– Accorpamento delle Imposte differite e anticipate;

– Ridenominazione dei Ratei e risconti (eliminato il riferimento agli aggi e disaggi di emissione);

– Divieto di capitalizzare/ammortizzare le spese di pubblicità e le spese di ricerca con ridenominazione della corrispondente voce delle immobilizzazioni immateriali ed eliminazione dei fondi di ammortamento, fondi di svalutazione e dell’ammortamento a C/E.

Figurano inoltre delle rinumerazioni delle voci e altre correzioni minori.

In Nota Integrativa:

1

Quindi, il numero dei prospetti dello schema ordinario passa da 58 a 65, con un incremento netto di sette.

2. Bilancio Abbreviato Art. 2435-bis Cod.Civ.

Circa lo schema abbreviato, valgono le stesse implicazioni generali del bilancio ordinario, con la differenza che:

– Il Rendiconto Finanziario è un prospetto facoltativo (non obbligatorio);

– E’ stato eliminato il dettaglio della voce Altre riserve del Patrimonio Netto;

– Le Immobilizzazioni vengono indicate ancora più sinteticamente nello schema abbreviato del Cee: è stato eliminata la ripartizione tra Valore lordo, Ammortamenti, Svalutazioni in favore dell’inserimento del solo valore netto;

– E’ stata chiaramente affermato come sia possibile utilizzare in via facoltativa qualunque tabella dell’ordinario.

– È stata esplicitata la lista delle tabelle essenziali, che a questo punto diventano 14 contro le 28 previste nella precedente versione della tassonomia della Nota integrativa (2015-12-14).

2

lampadina N.B. Eliminate le casistiche di gruppi societari, azioni proprie e derivati, le tabelle della nota integrativa abbreviata “base” sono otto (che si riducono ulteriormente in caso di società senza conti d’ordine o prive di dipendenti); si comprende quindi perché, nella lettera di accompagnamento alla bozza di tassonomia, venga sottolineato se non suggerito di adottare anche le tabelle dell’ordinario (Tavolo di lavoro società non quotate di XBRL Italia).

3. Bilancio micro-imprese – Art. 2435-ter Cod.Civ.

Gli schemi del bilancio delle micro-imprese derivano direttamente dalla forma abbreviata, con espressa eliminazione delle voci sui derivati (Oic 12). Si riepilogano i parametri per beneficiare del bilancio microimprese con raffronto a quelli dell’abbreviato.

tabella

Per beneficiare delle semplificazioni, due dei tre limiti non devono essere superati nel primo esercizio o in due consecutivi.

In tal caso, in calce allo Stato Patrimoniale saranno previsti alcuni campi testuali oltre alle seguenti 4 tabelle:

3

lampadina N.B. Valuta con attenzione la scelta dello schema di micro-impresa: la tassonomia non prevede la possibilità di compilare, neanche facoltativamente né il rendiconto finanziario né altre tabelle dell’abbreviato o dell’ordinario, cioè, non è nello spirito della riforma delle micro-imprese di consentire la modulabilità. La micro-impresa che volesse fornire maggiori informazioni rispetto a quelle base, previste dall’art. 2435-ter, dovrà scegliere il bilancio in forma abbreviata o l’ordinario.

Si ricorda che le considerazioni fatte in questa newsletter sono subordinate alla (futura) versione definitiva dei principi contabili OIC e della Tassonomia, che potrebbero determinare ulteriori variazioni sia a livello di struttura del Cee che della Nota Integrativa.

BB101- MM/19

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